Ecco l’atteso decreto attuativo del bonus assunzione donne previsto dal decreto Coesione. Come il bonus giovani avrà una doppia decorrenza. Requisiti e condizioni per la fruizione
Come per il bonus giovani anche il bonus per l’assunzione di donne in particolari condizioni svantaggiate avrà una doppia decorrenza.
Non tutte le assunzioni effettuate dal 1° settembre come prevede il decreto coesione infatti saranno agevolate.
L’agevolazione segue un doppio binario di attuazione: per le assunzioni effettuate nella ZES Unica l’esonero spetta solo per i contratti firmati dopo il 31 gennaio 2025.
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Bonus donne, pubblicato il decreto: requisiti e condizioni per l’esonero
A quasi un anno di distanza dalla sua introduzione anche il decreto attuativo del bonus assunzione donne previsto dal decreto Coesione (n. 60/2024) è stato firmato e il testo bollinato, al vaglio degli organi di controllo, è stato pubblicato sul sito del Dipartimento per il programma di Governo.
La misura consiste in un esonero contributivo del 100 per cento della contribuzione (esclusi premi e contributi INAIL), nel limite massimo di 650 euro mensili e per 2 anni, per ogni assunzione a tempo indeterminato di donne in “particolari condizioni svantaggiate”:
- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- donne impiegate in settori/professioni con elevata disparità di genere;
- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES Unica Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
L’agevolazione è quindi finalmente pronta a partire ma con delle importanti novità rispetto alle previsioni del decreto Coesione. Come per il bonus giovani, infatti, a differenza di quanto ci si aspettava inizialmente, l’agevolazione prevede una doppia decorrenza legata alla data di autorizzazione della Commissione europea, arrivata il 31 gennaio 2025.
I datori di lavoro quindi possono beneficiare del bonus per le assunzioni, effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, di donne disoccupate da più 24 mesi ovunque residenti e donne impiegati in settori con elevato gender gap.
Per le assunzioni di donne disoccupate da più di 6 mesi residenti nelle regioni della ZES unica, invece, possono essere agevolati solamente i contratti stipulati dopo l’autorizzazione UE, quindi dopo il 31 gennaio 2025, e fino alla fine dell’anno.
Inoltre, la durata del bonus appare dimezzata nel caso di assunzioni in settori con disparità di genere: la durata massima prevista per l’esonero è di 12 mesi e non di 24.
Nel testo del decreto, infine, non viene menzionato come agevolabile il caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in indeterminato.
Bonus assunzione donne: come fare domanda
Per poter ottenere l’esonero contributivo per le nuove assunzioni, i datori di lavoro devono inviare un’apposita domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. Modalità e termini saranno indicati dall’Istituto in una circolare dedicata con le istruzioni.
La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
- dati identificativi dell’azienda;
- dati identificativi della lavoratrice assunta o da assumere, inclusa la residenza;
- tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
- retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale egli esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.
Attenzione: per i contratti sottoscritti nella ZES Unica, e quindi per poter accedere al bonus per l’assunzione di donne disoccupate da più di 6 mesi residenti nelle citate regioni, la domanda deve essere presentata prima di procedere con l’assunzione.
“Le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.”
Ne consegue che per le assunzioni effettuate nella ZES prima dell’autorizzazione della Commissione UE (31 gennaio) e comunque prima dell’invio della domanda all’INPS (che ricordiamo ancora non può essere trasmessa) non è possibile ottenere l’esonero da 650 euro mensili.
Dopo l’invio della domanda, l’INPS riserva un importo pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e assegna al richiedente un termine perentorio di 10 giorni per provvedere all’assunzione che dà titolo all’incentivo e ai relativi adempimenti telematici obbligatori.
Bonus assunzione donne: altri requisiti e condizioni per la fruizione
Come detto, l’esonero spetta ai datori di lavoro che assumono donne in particolari condizioni svantaggiate.
La nuova assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dipendenti rilevato in ciascun mese e quello dei dipendenti mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
L’agevolazione non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato ma è cumulabile, senza alcuna riduzione, con la maxi deduzione per le nuove assunzioni.
Sono escluse dal beneficio le “impresa in difficoltà” e quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato aiuti in un conto bloccato.
La fruizione dell’esonero contributivo, inoltre, è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, cioè possesso del DURC, assenza di violazioni in materia di lavoro (tutela delle condizioni di lavoro, di salute e sicurezza), rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi.
Inoltre, i datori di lavoro, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non devono aver licenziato per giustificato motivo oggettivo oppure aver effettuato licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice assunta con l’esonero o di una impiegata con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva della prima, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
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