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Modelli redditi 2025, il quadro RU per gli investimenti 4.0 – Fiscal Focus


Il quadro RU dei modelli redditi 2025 presenta alcuna novità in relazione al credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (art. 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020; art. 20, c. 1, D.L. 73/2021; art. 1, c. 44, L.…

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Compilazione del quadro RU modello redditi 2025

L’agevolazione in parola dev’essere riportata nella sezione I del quadro RU del modello redditi. In particolare, i codici agevolazione da riportare nel rigo R1 sono

  • “2L”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali di cui all’art. 1, comma 1057-bis, legge n. 178/2020, e di cui all’art.1, comma 446, legge n. 207/2024 (beni di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6936”;
  • “3L”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi immateriali di cui all’art. 1, comma 1058-bis, legge n. 178/2020 (beni di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6937”.

Il rigo RU5 relativo al bonus spettante nel periodo dev’essere compilato tenendo conto delle seguenti indicazioni:

  • nella colonna 1, l’importo del credito d’imposta di cui al comma 1058-bis maturato per investimenti realizzati nel periodo d’imposta oggetto della modello redditi 2025;
  • nella colonna 2, l’importo del credito d’imposta di cui al comma 1058-bis maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della citata dichiarazione ed entro il 30 giugno 2025 per i quali entro il 31 dicembre 2024 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto (tale importo, qualora utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della dichiarazione in parola in quanto compensato nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto della dichiarazione dei redditi in parola);
  • nella colonna 3, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 o l’importo maturato per investimenti realizzati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 1057-bis, legge n. 178/2020, e/o di cui all’art.1, comma 446, legge n. 207/2024.

È necessaria anche la compilazione della sezione II del quadro in parola.

Invero, vanno compilati i righi RU130 e RU140 nei quali vanno indicati, rispettivamente, gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione e per il credito di cui al comma 1058-bis gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento al quale si riferisce la dichiarazione ed entro il 30 giugno 2025 per i quali entro il 31 dicembre 2024 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto.

In particolare, nei predetti righi vanno compilate:

Assistenza e consulenza

per acquisto in asta

 

  • la colonna 4, in relazione al codice credito 2L, per gli investimenti di cui al comma 1057-bis della legge n. 178/2020, e/o di cui all’art.1, comma 446, della legge n. 207/2024;
  • la colonna 4A, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al primo gruppo di beni dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”;
  • la colonna 4B, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al secondo gruppo di beni dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”;
  • la colonna 4C, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al terzo gruppo di beni dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»”;
  • la colonna 5, in relazione al codice credito 3L, per gli investimenti di cui al comma 1058-bis.

Nel caso in cui per gli investimenti indicati nelle precedenti colonne 4 e/o 5 l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello oggetto della dichiarazione modello redditi 2025 occorre barrare la colonna 6 del rigo RU130.

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