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Il Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25, attualmente in fase di esame alla Camera, ha introdotto significative modifiche riguardanti la sanatoria del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo relative agli anni 2015-2019. In particolare, l’articolo 19, commi 5-8, stabilisce la riapertura dei termini per la procedura di riversamento spontaneo, fissando la nuova scadenza al 3 giugno 2025.
Nel dettaglio, la questione riguarda le imprese che al 22 ottobre 2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta R&S maturato tra il 2015 e il 2019, senza averne i requisiti.
Il Governo ha deciso di porre il voto di fiducia al Ddl di conversione del decreto PA (Decreto-Legge n. 25 del 2025), che contiene misure urgenti riguardanti il reclutamento e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche.
La seduta della Camera dei Deputati è stata fissata per il 23 aprile 2025 alle ore 11:20, momento in cui si terranno le dichiarazioni di voto relative alla fiducia richiesta dall’Esecutivo su tale provvedimento legislativo.
Principali novità introdotte
Riapertura dei termini per il riversamento – Le imprese che hanno utilizzato indebitamente il credito d’imposta per ricerca e sviluppo possono ora regolarizzare la propria posizione presentando un’istanza entro il 3 giugno 2025.
Il versamento può avvenire in un’unica soluzione il 3 giugno 2025 o in tre rate di pari importo, con scadenze rispettivamente il 3 giugno 2025, il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a partire dal 4 giugno 2025.
Rinuncia al contenzioso – Per aderire alla procedura di riversamento, è necessaria la rinuncia a eventuali contenziosi in corso o instaurabili relativi ai crediti d’imposta oggetto della sanatoria. In caso di atti impositivi già definitivi alla data di presentazione dell’istanza, il riversamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025.
Proroga dei termini di decadenza – Il decreto estende di due anni il termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero e di altri provvedimenti impositivi relativi ai crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017.
Contributo a fondo perduto – È previsto un contributo in conto capitale per le imprese che aderiscono alla procedura di riversamento entro il 3 giugno 2025. L’importo del contributo è calcolato in percentuale sul credito d’imposta riversato, con un limite complessivo di 250 milioni di euro da utilizzare nel periodo 2025-2028.
Queste disposizioni offrono alle imprese un’opportunità per regolarizzare la propria posizione fiscale relativa al credito d’imposta per ricerca e sviluppo, evitando sanzioni e interessi, e beneficiando di un contributo a fondo perduto. È importante che le aziende valutino attentamente la propria situazione e, se necessario, si avvalgano di consulenze specializzate per aderire correttamente alla procedura entro i termini stabiliti.
Contenuto della domanda e modalità di versamento
L’impresa, direttamente o per il tramite di soggetti autorizzati, è tenuta a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate – entro la scadenza indicata – l’apposito modulo disponibile sul portale dell’Amministrazione finanziaria, intitolato “Domanda di accesso alla procedura di riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo”, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 7-bis, del Decreto-Legge n. 39 del 2024.
Nella richiesta devono essere indicati:
- gli anni fiscali in cui è stato generato il credito oggetto della domanda;
- gli ammontari dei crediti che si intendono restituire spontaneamente;
- tutte le informazioni e i dettagli relativi ai progetti e alle spese ritenute idonee secondo la normativa vigente.
Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato utilizzando il modello F24, senza possibilità di compensazione, scegliendo tra due modalità:
- Pagamento in un’unica soluzione (codice tributo 8170), da eseguire entro il 3 giugno 2025;
- Versamento in tre rate annuali di pari importo:
- la prima rata (codice tributo 8171) da versare entro il 3 giugno 2025;
- la seconda rata (codice tributo 8172) da saldare entro il 16 dicembre 2025;
- la terza rata (codice tributo 8173) con scadenza al 16 dicembre 2026.
A partire dal 4 giugno 2025, sulle rate successive saranno applicati interessi legali.
Il mancato pagamento anche solo di una rata entro la data stabilita comporta la decadenza dalla procedura, con conseguente iscrizione a ruolo dell’importo residuo, maggiorato di una sanzione pari al 30% e degli interessi annuali del 4%, come stabilito dall’art. 20 del DPR 602/1973.
Le imprese che, alla data del 22 ottobre 2021, risultavano già destinatarie di un verbale di constatazione (PVC), di un provvedimento di recupero crediti o di altro atto fiscale non ancora definitivo, non possono accedere alla modalità di pagamento rateale.
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