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Nulla osta: le attività economiche assoggettate


Sono assoggettati a nulla osta del Congresso di Stato, previsto dall’articolo 16, comma 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, le attività economiche e i settori merceologici seguenti:

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a) le attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana sulla Regolamentazione Reciproca dell’Autotrasporto Internazionale di viaggiatori e merci, fatto a San Marino il 7 maggio 1997 e ratificato e reso esecutivo con Decreto 21 luglio 1997 n.73;

b) le attività economiche di stampa e produzione nel settore merceologico di prodotti e valori numismatici e filatelici;

c) le attività economiche nel settore merceologico di costruzione delle strade, qualora abbiano ad oggetto la formazione delle reti sottostanti inerenti alle opere di urbanizzazione primaria;

d) le attività economiche nel settore merceologico della produzione e distribuzione dell’energia, dell’acqua, del gas, delle telecomunicazioni, del traffico telefonico, e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

e) le attività economiche di smaltimento e trattamento nel settore merceologico dei rifiuti nonché le attività economiche nel settore dei rottami ferrosi;

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f) le attività economiche nel settore della vigilanza privata, effettuata anche attraverso l’uso di tecnologie e dell’investigazione privata;

g) le attività economiche nel settore armi di cui agli articoli 36 e 47 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e s.m.;

h) le attività di commercio all’ingrosso di preziosi, ad esclusione dell’attività di commercio all’ingrosso di orologi;

i) le attività di commercio all’ingrosso di metalli preziosi da investimento;

l) le attività in settori per i quali il nulla osta sia previsto da leggi speciali.

A stabilirlo, il Decreto Delegato nr. 43 del 2025

NULLA OSTA

Qualora per l’autorizzazione ad operare in favore di persona fisica sia necessario il nulla osta del Congresso di Stato, il richiedente è chiamato a presentare apposita istanza corredata da un piano aziendale di massima che convinca, in termini oggettivi e soggettivi, della sua affidabilità e coerenza con le esigenze economico – sociali della Repubblica di San Marino. Il Congresso di Stato nel concedere il nulla osta ha facoltà di imporre limiti e condizioni a garanzia della corretta realizzazione del piano aziendale. Il richiedente non deve risultare soggetto inidoneo. Il nulla osta del Congresso di Stato previsto dall’articolo 5 del Decreto Delegato 50/2024 e s.m. è necessario per le medesime attività economiche e settori merceologici per cui è richiesto il nulla osta per le persone giuridiche, fatte salve le specifiche disposizioni per le attività economiche da esercitarsi esclusivamente in forma societaria.

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DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le istanze tese ad ottenere il nulla osta del Congresso di Stato ai sensi del DD 165/2024 presentate prima dell’entrata in vigore del decreto delegato, si perfezionano ai sensi della previgente normativa. Le istanze presentate ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del DD 165/2024 prima dell’entrata in vigore del decreto delegato, sono evase conformemente alle disposizioni di cui al presente decreto delegato. Le società che nel periodo di vigenza del DD 165/2024 si sono costituite con oggetto sociale riguardante attività economiche e settori merceologici di cui all’articolo 1 del DD medesimo, devono richiedere il nulla osta preventivo al rilascio dell’autorizzazione ad operare entro sei mesi dal presente decreto delegato. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle società che, nel suddetto periodo, hanno modificato il proprio oggetto sociale prevedendo attività economiche e settori merceologici di cui all’art. 1 del DD n.165/2024. La persona giuridica che non ottemperi al disposto di cui ai commi 3 e 4 nel termine ivi previsto ha l’obbligo di modificare il proprio oggetto sociale escludendo l’attività riservata entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali si procede alla messa in liquidazione d’ufficio della società. Gli Operatori Economici che all’entrata in vigore del presente decreto delegato sono già in possesso del Codice Operatore Economico devono ottemperare al disposto di cui all’articolo 3 entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto delegato.



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